DISEGNO DI LEGGE Inviato ai sindaci in occasione della manifestazione "la notte della cometa" del 5 aprile 1997 XIII Legislatura n. 751 Disegno di legge Comunicato alla Presidenza il 9 giugno 1996Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di
illuminazione esterna e di lotta allinquinamento luminoso. Onorevoli Senatori - Il presente disegno di legge, che era stato presentato già nelle due precedenti legislature alla Camera dei deputati (atto Camera n. 1269 della XI legislatura) ed al Senato della Repubblica (atto Senato n. 511 della XII legislatura) potrà, se approvato, dare un contributo notevole al contenimento sia del consumo energetico derivante dallilluminazione esterna che del dilagante inquinamento luminoso ad essa connesso.
Lopera di sensibilizzazione svolta in questi anni dalla Società Astronomica Italiana (S.A.It) ha consentito di rendersi conto che su tutto il territorio nazionale vengono quotidianamente sperperate somme ingenti. Dati forniti dalla International Dark-Sky Association (il massimo organismo mondiale di studio sul fenomeno dellinquinamento luminoso, operante a Tucson in Arizona) e confermati, nel nostro Paese, dalla Commissione italiana di studio su questo problema, esistente presso lOsservatorio astronomico di Campo Catino per conto della Società Astronomica Italiana, dimostrano che il 30 per cento dellenergia elettrica impiegata per il funzionamento degli indicati impianti viene utilizzata erroneamente, e quindi sprecata, per illuminare il cielo. Tutto ciò con grave danno per le culture, le attività di ricerca astronomica svolte dagli osservatori, per di più in dispregio di alcune norme dello Stato (il Piano energetico nazionale), oltre che del buon senso, che prevedono ed impongono ladozione di criteri e mezzi volti a ridurre i consumi energetici.
Secondo dati forniti dallE.N.E.L., nel 1994, per la sola illuminazione pubblica, sono stati impiegati qualcosa come 4.668 milioni di kwh. Il complesso di studi, sul modo irrazionale con cui vengono realizzati e gestiti gli impianti di illuminazione esterna, porta a stimare che ogni anno il nostro Paese dilapida alcune centinaia di miliardi di lire solo per illuminare il cielo. Somma questa che potrebbe essere risparmiata, riducendo inoltre le immissioni di anidride carbonica nellatmosfera, soprattutto in questo periodo di difficoltà economica per lItalia, se venissero adottati in modo capillare ed uniforme i princìpi enunciati nel presente disegno di legge e cioè :
2) adozione di dispositivi in grado di ridurre il flusso di potenza, o il numero di punti luce funzionanti, durante le ore centrali della notte; 3) impiego di lampade ad alta efficienza; 4) divieto di orientare sorgenti verso lalto, o in modo errato, al di fuori dei casi e degli scopi in cui ciò sia realmente necessario e comunque sempre secondo determinate prescrizioni; 5) adozione di lampade con potenza adeguata, anche in ordine al numero delle stesse, alle esigenze reali per cui sono destinate e non sovradimensionate, come purtroppo capita troppo spesso. Il disegno di legge è il frutto del lavoro svolto in collaborazione tra tecnici specializzati nel settore dellilluminazione dellAssociazione Italiana di Illuminazione (AIDI) e studiosi della S.A.It., sulla scorta di unattenta analisi dei prodotti che vengono attualmente offerti sul mercato dalle più importanti società che operano nel campo della illuminotecnica. Nella stesura dello stesso sono stati presi ad esempio provvedimenti simili vigenti in altre nazioni, tanto da poter considerare questo la summa di quelli esistenti oggi nel mondo. Lapprovazione del provvedimento non comporterà controindicazioni di alcun tipo poichè quasi tutte le società già producono lampade, riduttori di potenza, schermi ed ottiche in grado di rispondere pienamente a quanto in esso indicato e previsto, cosicché sarà sufficiente renderne obbligatorio luso. Non è del resto concepibile che lo Stato Italiano investa centinaia di miliardi nella ricerca astronomica, con limpiego di notevoli mezzi e uomini di valore, vanificandola con luso irrazionale, indiscriminato e al di fuori di ogni regolamentazione di quel bene prezioso che è lenergia elettrica. Non è da sottovalutare però che, in un certo senso, questo provvedimento, auspicato già da quattro anni, ha modificato latteggiamento di molte pubbliche Amministrazioni riguardo al problema dellinquinamento luminoso, solo con lannuncio della sua presentazione.
Infatti malgrado non sia stato possibile portarlo ad una rapida approvazione nelle precedenti legislature, esso è stato preso ad esempio, almeno in alcuni punti, dal comune di Firenze, che ha già adottato dal 1994 un nuovo regolamento riguardante luniformità degli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata. Inoltre va detto che uno dei più grandi produttori di materiale illuminotecnico, da oltre tre anni, ha incominciato una campagna di sensibilizzazione nei confronti dellopinione pubblica, utilizzando intere pagine di quotidiani o settimanali che, in un fondo nero (rappresentante il buio della notte), riportano la frase: "Chi ha rubato la Via Lattea?". Né è da trascurare laspetto energetico, se è vero, come è vero, che un comune medio, con circa 50.000 abitanti, consuma mediamente qualcosa come circa un miliardo di lire lanno per lilluminazione pubblica. Ora i dati parlano chiaro: di questi, circa 250 milioni vengono utilizzati per illuminare il cielo mentre altri 200 vengono spesi inutilmente per il vezzo della maggior parte dei comuni, ma anche ormai dei privati, di non utilizzare ottiche schermate, lampade efficienti e dispositivi in grado di ridurre i consumi dopo determinati orari e senza alcun pericolo per la sicurezza.
La situazione è divenuta ormai così grave da imporre un provvedimento legislativo. Infatti lapplicazione puntuale di quanto indicato nel presente disegno di legge darà la possibilità ad una buona parte degli osservatori astronomici (professionali e pubblici) di riprendere un lavoro proficuo di ricerca e divulgazione recuperando nel contempo il rapporto tra la nostra cultura e la conoscenza del cielo.
Infatti quello che si propone non à loscuramento più o meno totale durante le ore notturne, bensì limpiego più razionale, efficiente e mirato, delle sorgenti di luce. Altri Paesi del mondo (principalmente gli Stati Uniti dAmerica), anche per rispetto della ricerca scientifica, hanno provveduto, o sono in procinto di farlo, ad adeguarsi ai criteri indicati. Purtroppo in Italia, stante la diffusa insensibilità della maggior parte delle pubbliche Amministrazioni, ma anche di molti privati, a questo problema, risulta inevitabile sancire dei criteri generali che costringano questi soggetti ad un rapporto più responsabile e rispettoso con la ricerca, lutilizzazione delle fonti di energia e, quindi, con lambiente. Il disegno di legge è così suddiviso:
Il capo II sancisce le competenze degli enti territoriali (Regioni, province e comuni) nonché degli osservatori astronomici professionali e pubblici. Il capo III detta i criteri generali di realizzazione ed impiego delle principali sorgenti di luce. Il capo IV prevede lerogazione di contributi in favore dei comuni ricadenti nelle fasce di protezione onde consentire una più rapida trasformazione degli impianti non rispondenti ai criteri della presente legge. Nel capo V vengono previste le sanzioni per il rispetto della legge nelle zone tutelate, i cui proventi verranno impiegati dai comuni per ladeguamento degli impianti. Larticolo 10 del capo VI detta dei criteri particolari, nella realizzazione degli impianti, allinterno delle fasce di rispetto previste. Larticolo 11 del capo VII prevede invece la possibilità, per i comuni al di fuori di queste fasce, di adottare comunque le misure più restrittive dellarticolo 10. Larticolo 12 dello stesso capo stabilisce che la presente legge entri in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per favorirne una più capillare diffusione sul territorio prima della sua vigenza.
1. La presente legge ha per finalità la riduzione dellinquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, sul territorio nazionale e, in particolare, la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o interprovinciale, nonché delle zone loro circostanti, dallinquinamento luminoso.
1. Allo Stato compete: a) la funzione dindirizzo, promozione e coordinamento generale dellattività di progettazione, produzione, installazione ed uso degli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, esistenti sul territorio nazionale; b) la funzione di diffusione delle problematiche oggetto della presente legge anche in collaborazione, sotto il profilo promozionale, con lEnte Nazionale per lEnergia Elettrica (E.N.E.L.-S.p.A.), la Società Astronomica Italiana (S.A.It.), lEnte Nazionale per le Nuove Tecnologie, lEnergia e lAmbiente (ENEA), lAssociazione Italiana di Illuminazione (A.I.D.I.) e lAssociazione Nazionale Produttori di Illuminazione (ASSIL); c) il controllo periodico aereofotogrammetrico, anche a mezzo di satelliti, dello stato notturno del territorio nazionale, con cadenza triennale, per verificare landamento del fenomeno dellinquinamento luminoso nonché lo stato di applicazione della presente legge. 2. Le funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono demandate al Ministero dellambiente che può comunque svolgerle di concerto con altri Ministeri o Enti. La funzione di cui alla lettera c) del comma 1 è svolta di concerto con la S.A.It. che riferisce al Ministero dellambiente ogni tre anni.
Capo II - COMPITI DEGLI ENTI TERRITORIALI
1. Le Regioni adeguano ai criteri della presente legge i regolamenti nei singoli settori edili e industriali e gli eventuali capitoli tipo per lilluminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo.
1. Le province: a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dellenergia elettrica da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel territorio e provvedono a diffondere i princìpi dettati dalla presente legge; b) curano la redazione e la pubblicazione dellelenco dei comuni di cui allarticolo 10, comma 1, qualora esista nel loro territorio un osservatorio astronomico da tutelare. Tale elenco comprende anche i comuni al di fuori del territorio provinciale purché ricadenti nelle fasce di protezione indicate. 1. I comuni: a) si dotano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani regolatori dellilluminazione che disciplinano le nuove installazioni in accordo con la presente al punto d) ed al comma 1 dellarticolo 7; b) sottopongono al regime dellautorizzazione da parte del Sindaco tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario. A tal fine il progetto deve essere redatto da una delle figure professionali previste per tale settore impiantistico; dal progetto deve risultare la rispondenza dellimpianto ai requisiti della presente legge e, al termine dei lavori, limpresa installatrice rilascia al comune la dichiarazione di conformità dellimpianto realizzato alle norme di cui agli articoli 7 e 10, oppure, ove previsto, il certificato di collaudo in analogia con il disposto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per gli impianti esistenti allinterno degli edifici. La procedura sopradescritta si applica anche agli impianti di illuminazione pubblica. La cura e gli oneri del collaudo sono a carico dei committenti degli impianti; c) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto e lapplicazione della presente legge sui territori di propria competenza da parte di soggetti pubblici e privati; emettono apposite ordinanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la migliore applicazione dei seguenti princìpi in relazione al contenimento sia dellinquinamento luminoso che dei consumi energetici derivanti dallilluminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini del rilascio delle licenze edilizie; d) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9 impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo. 1. Gli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, o le relative sezioni staccate: a) procedono periodicamente al monitoraggio dellinquinamento luminoso dei siti di loro competenza e delle zone circostanti comprese nella fascia di cui allarticolo 10, comma 1, e individuano le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri dettati; b) indicano le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge e chiedono lintervento delle autorità territoriali competenti affinché esse vengano modificate o sostituite, o comunque uniformate ai criteri stabiliti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni dalla notifica della constatata inadempienza; c) collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge anche in relazione alle concrete esigenze degli stessi; 2. Sono tutelati, oltre gli osservatori astronomici e astrofisici professionali, quelli non professionali pubblici di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgano lavori di ricerca scientifica e/o di divulgazione. 3. Lelenco degli stessi viene tenuto ed aggiornato dalla Società Astronomica Italiana di concerto con lUnione Astrofili Italiani (U.A.I.). 4. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la Società Astronomica Italiana indica gli ulteriori osservatori da sottoporre alla tutela del Ministro dellambiente e del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. Questultimo, con proprio decreto, provvede ad inserire tali osservatori nellelenco di cui al comma 3, determinando la relativa fascia di rispetto.
Capo III - REGOLAMENTAZIONE DELLE SORGENTI DI LUCE E
Capo IV - NORME FINANZIARIE
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per il 1996, 500 milioni per il 1997 e 500 milioni per il 1998.
Capo V - SANZIONI PER LE ZONE TUTELATE
1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 7 e 10 incorre, qualora non modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni dall’invito dei Comandi di polizia municipale del comune competente, nella sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.
Capo VI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ZONE TUTELATE
1. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le sorgenti di luce non rispondenti agli indicati criteri e ricadenti nei comuni entro il raggio di 30 chilometri, in linea daria, dalla sede degli osservatori astronomici di cui allallegata tabella 1, devono essere sostituite o modificate in maniera tale da ridurre linquinamento luminoso ed il consumo energetico mediante luso di sole lampade al sodio ad alta e bassa pressione.
Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI 1. È concessa facoltà, anche ai comuni non ricadenti nei territori di cui al comma 1 dell’articolo 10, di adottare integralmente i criteri previsti dallarticolo medesimo mediante lapprovazione di appositi regolamenti. 1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella 1 (articolo 6) GLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI E PROFESSIONALI DA TUTELARE Fascia di 5 km di raggio
Fasce di 10 km di raggio
Fasce di 15 km di raggio
Fasce di 25 km di raggio
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