- Articolo 1 -
Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione, appalto o installazione dovranno essere eseguiti secondo criteri "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico".
Dall’entrata in vigore del presente regolamento non potranno più essere impiegate ottiche e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri successivamente indicati. Inoltre, quelle già esistenti sul territorio del Comune dovranno essere sostituite, modificate o utilizzate secondo le modalità esposte nei successivi articoli entro cinque anni dallo stesso termine.
Verrà data priorità d’intervento alle zone esterne della Città a partire dalla zona Madonna della Neve - quartiere Cavoni.
- Articolo 2 -
Sono considerate "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico" solo le sorgenti di luce con ottiche "cut-off" con intensità luminosa massima, a 90°, non superiore a 0 cd per 1000 lumen, e, a 70° non superiore a 350 cd per 1000 lumen, con vetri di protezione piatti ad incasso equipaggiate con lampade al sodio ad alta e bassa pressione o comunque con rapporto Lumen/Watt non inferiore a 90. Gli impianti utilizzatori dette ottiche dovranno, al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l’inquinamento luminoso, essere equipaggiati dei seguenti dispositivi in grado di ridurre la quantità di luce emessa dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24 nel periodo di ora legale:
- Articolo 3 -
Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti come globi, lanterne e similari dovranno
essere munite, da parte delle Ditte fornitrici o degli utilizzatori, di alette frangiluce con
la parte superiore scura o, comunque, non riflettente verso l’alto ed in grado di schermare
tutti i tipi di lampade esistenti sul mercato, ovvero di altro tipo di frangiluce funzionalmente
equipollente, ovvero ancora di apposito schermo metallico in grado di ospitare almeno il 60% del
corpo lampada e dirigente a terra la luce; in dette ottiche i vetri di protezione dovranno
essere realizzati in materiale trasparente - chiaro o fumé - e liscio.
Tuttavia per dette sorgenti di luce che risultino internalizzate e quindi, in concreto, non
inquinanti, o che vengano utilizzate non oltre le ore 20 nel periodo di ora solare ed oltre le
22 nel periodo di ora legale può essere concessa deroga alla trasformazione, d’intesa con la
Direzione dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino.
Analoga deroga può essere prevista per le suindicate sorgenti di luce con emissione non
superiore a 4.000 lumen purché non ne sia previsto un uso a pieno regime oltre le ore 22; in tal
caso dovranno rispondere alle caratteristiche di cui al primo comma.
È ammesso l’uso di lampade elettroniche a basso consumo purché secondo le modalità indicate
dal presente regolamento.
- Articolo 4 -
L’obbligatorietà di utilizzazione di lampade al sodio non è prevista per gli impianti sportivi.
In ogni caso dovranno essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione
della luce verso l’alto o al di fuori dei suddetti impianti.
- Articolo 5 -
È fatto divieto di utilizzare, per l’illuminazione pubblica e privata, fasci di luce
orientati dal basso verso l’alto. Fari, torri-faro e riflettori, illuminanti parcheggi,
piazzali, giardini, monumenti, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e commerciali
di ogni tipo dovranno obbligatoriamente avere, rispetto al terreno, un’inclinazione non superiore
a 30 gradi se simmetrici nonché idonei schermi per evitare dispersioni verso l’alto se necessario
e a 0 gradi se asimmetrici. In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori delle aree da
illuminare.
Tale disposizione si applica anche alle insegne pubblicitarie non dotate di luce propria.
Per quelle luminose di non specifico e necessario uso notturno dovrà essere osservato, per lo
spegnimento obbligatorio, l’orario previsto dall’articolo 2.
Nell’illuminazione di edifici dovrà essere utilizzata la tecnica "radente dall’alto".
Solo nei casi di assoluta impossibilità di attuazione della stessa, e per soggetti di particolare e comprovato pregio architettonico, è prevista deroga.
In tal caso i fasci di luce dovranno rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo
superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi, prevedendo
lo spegnimento parziale o totale, o la diminuzione di potenza impegnata degli impianti dopo le
ore indicate nell’articolo 2.
È altresì fatto divieto, nel territorio del Comune, di utilizzare, per meri fini
pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
- Articolo 6 -
Il Comune, in sede di approvazione delle Concessioni Edilizie e/o Autorizzazioni, dovrà
comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare, preventivamente, la
compatibilità degli impianti di illuminazione esterna nonché di eventuali insegne pubblicitarie
previsti nei progetti con gli stessi.
Le Ditte fornitrici o appaltatrici di impianti di illuminazione esterna dovranno attestare,
sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle sorgenti di luce fornite con i criteri
sopra indicati.
Per gli impianti privati tali caratteristiche verranno assicurate dai progettisti, dagli
installatori ovvero ancora dagli utilizzatori degli stessi.
- Articolo 7 -
(Disposizioni transitorie e finali)
Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento il Comune, nell’ambito dei
finanziamenti assegnati e/o destinati allo scopo di cui al presente regolamento, ed ogni altro
soggetto pubblico o privato, dovrà sostituire o modificare tutte le sorgenti di luce non
rispondenti ai criteri indicati per ridurre l’inquinamento luminoso, l’abbagliamento ed i
consumi energetici, stabilendo, in via preventiva, la spesa minima di £. 25.000.000 per il primo
e secondo anno di interventi e di quantificare gli interventi successivi in misura pari al
risparmio energetico ottenuto, previa adozione dei relativi atti deliberativi di integrazione al
bilancio 1997.
Le modifiche non comportanti spese dovranno essere attuate entro sei mesi dall’approvazione
del presente regolamento.
Per l’adeguamento degli impianti si potrà procedere anche alla sola installazione di
appositi schermi sulle armature, alla sostituzione dei vetri di protezione e delle lampade,
alla modifica di inclinazione delle sorgenti, ovvero ancora alla semplice rimozione dei vetri
protettivi, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quanto disposto nel presente
regolamento.
Per la riduzione del consumo energetico degli impianti già operanti, in assenza di regolatori
di flusso luminoso o sistemi di cablaggio, i soggetti interessati procederanno allo spegnimento
del 50% delle sorgenti di luce dopo gli orari indicati nell’articolo 2.
La disposizione del precedente comma non è obbligatoria per le strutture in cui vengono
esercitate attività relative all’ordine pubblico, all’amministrazione della giustizia, alla
difesa.
Tutte le deroghe previste dal presente regolamento, o le eventuali successive, potranno
essere rese note, per categorie generali e con apposito allegato, con la pubblicazione e/o
diffusione di cui all’ultimo comma del presente articolo.
Per la migliore e razionale conversione degli impianti il Comune e, tramite esso, qualsiasi
altro soggetto, potrà avvalersi della Consulenza Tecnica fornita gratuitamente dalla Direzione
dell’Osser-vatorio Astronomico di Campo Catino.
Il controllo dell’applicazione e del rispetto dei criteri esposti nel presente regolamento
è demandato al Comando di Polizia Municipale.
Entro un mese dall'applicazione del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne
la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune.