VISTO lart. 23, comma 1, del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni il quale prescrive che lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare ... sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità od efficacia ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, produrre abbagliamento o distrarne lattenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
VERIFICATO che è ormai consolidata e diffusa labitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali notturni, potenti fari che nel periodo serale e notturno proiettano o irradiano verso lesterno o verso la volta celeste fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati ad identificare e localizzare la presenza dei locali stessi ed a catturare lattenzione dei cittadini e degli utenti della strada;
VISTO che questi fari non rientrano nelle "sorgenti luminose" definite dallart. 47, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S.;
CONSTATATO però che essi, proprio in relazione alla loro natura, alle specificità e caratteristiche sopra elencate possono arrecare disturbo visivo o abbagliamento a quanti percorrono le strade nonché distrarne lattenzione con conseguente grave pericolo per la sicurezza della circolazione;
VISTA la L.R. 27.06.1997 n. 22 - Norme per la prevenzione dellinquinamento luminoso - che prevede la predisposizione del Piano Regionale per la Prevenzione dellInquinamento Luminoso (P.R.P.I.L.);
CONSIDERATO che il P.R.P.I.L. non è ancora stato adottato;
RAVVISATA, comunque, la necessità di VIETARE su tutto il territorio comunale linstallazione e luso di tali sorgenti luminose al fine di evitare che possano crearsi le situazioni di disturbo e di pericolo così come previsto dall art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada nonchè fonti di disturbo, oltretutto, per le attività professionali svolte nellatmosfera;
VISTO il T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773;
VISTO lart. 23 del Nuovo Codice della Strada;
VISTO lart. 38 della Legge 8 giugno 1990 n. 142;
Ai sensi dellart. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la suestesa ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Am ministrativo regionale, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Bassano del Grappa, lì 26 Mag. 1998