Ordinanza No. 178 del 15/09/1995
IL SINDACO
1. Richiamato lart. 23 del nuovo Codice della strada D.Lgs.30/04/1992, n.285 e sue successive modifiche ed integrazioni, secondo cui per effetto delcomma 1, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare ... sorgenti luminosevisibili dai veicoli transitanti sulle strade, che possono arrecare disturbo visivoagli utenti della strada o distrarne lattenzione con conseguente pericolo per lasicurezza della circolazione;
2. Accertato che è ormai consolidata e diffusa abitudine di installare,solitamente in corrispondenza di locali che svolgono la loro attività di notte, potentifari che nel periodo notturno proiettano verso lesterno e verso il cielo fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati a identificare elocalizzare la presenza dei locali stessi e a catturare lattenzione dei cittadiniedegli utenti della strada;
Constatato però che essi, proprio in relazione alla loro natura, allespecifiche ed alle caratteristiche sopra elencate, possono arrecare disturbo visivo aquanti percorrono le strade e, soprattutto, distrarne lattenzione con conseguentepericolo per la sicurezza della circolazione;
Ravvisata la necessità di VIETARE su tutto il territorio comunalelinstallazione di tali sorgenti luminose al fine di evitare che possano crearsi lesituazioni di disturbo e di pericolo vietate dallart. 23, comma 1 del nuovo Codice della strada sopra citato;
Visto lart. 23, comma I del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recanteil nuovo codice della strada e le sue modifiche ed integrazioni;
Visto lart. 38 della Legge 08/06/1990, n. 142;
ORDINA
1. E' VIETATA, su tutto il territorio comunale, l'installazionedelle sorgenti luminose sopra indicate;
2. SI DA' TEMPO 30 (TRENTA) GIORNI dalla data di pubblicazione dellapresente allAlbo pretorio per la rimozione di quelle che risultano già installate.