Ordinanza di spegnimento di sorgenti luminose e divieto di installazione o accensione di sorgenti luminose, secondo quanto previsto dall'art. 23 c. 1° del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 Nuovo Codice della Strada e prescrizioni all'uso di sorgenti luminose esterne agli edifici secondo quanto stabilito dalla L.R. 27 Giugno 1997 n° 22 recante norme per la prevenzione dell' inquinamento luminoso.
IL SINDACO
Richiamato l'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e sue modifiche ed integrazioni, secondo cui per effetto del comma I, lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare "sorgenti luminose visibili da veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione".
Ravvisata la necessità di vietare su tutto il territorio comunale l'installazione e l'uso di sorgenti luminose al fine di evitare che possano crearsi le situazioni di disturbo e di pericolo per l'incolumità dei cittadini così come previsto dall' art 23 comma I del Nuovo Codice della Strada;
Visti gli artt. 6, 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285:
Visto l'art. 23 comma I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 recante il nuovo codice della strada e sue modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;
Visto l'art. 38 della Legge 08 giugno 1992 n°142 sulle autonomie locali;
ORDINA
1. In via cautelativa l'immediato divieto di installazione di nuove sorgenti luminose (1) nel caso di sorgenti già installate, l'immediato divieto di accensione dal momento della notifica del presente provvedimento;
La rimozione delle sorgenti luminose entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio ovvero dalla notifica alle ditte che già hanno installato tali sorgenti luminose prime dell'emissione del presente provvedimento.
INFORMA
1. che per violazione delle presenti disposizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada;
2. che hai sensi dell'art.3 comma IV della legge 07 agosto 1990 n° 241, contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) giorni.
DEMANDA
all'Ufficio Polizia Municipale la verifica del rispetto del presente provvedimento; inoltre sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza l'Ufficio tecnico Comunale e i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali spetta ai sensi dell' art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n°285 l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, applicando, in caso di inadempienza, le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
PRESCRIVE
che a tal fine non si verifichino nuove situazioni di pericolo dovute all'installazione di sorgenti luminose ovvero di insegne luminose, fari, di proiettori, ecc. ci si attenga, sia nell'installazione di tutte le nuove fonti luminose che nella sostituzione di quelle esistenti, alle indicazioni di seguito riportate:
1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogni qualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ad illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439;
3. Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente.
4. Limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale.
5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore 22.00, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.