Regolamento Comunale per l'illuminazione pubblica di Scandicci


CITTA' DI SCANDICCI

Regolamento Comunale per l'illuminazione pubblica

 

Il Consiglio Comunale di Scandicci

Considerato che l'attuale assetto della pubblica illuminazione determina nella nostra città oltre ad uno spreco ingente di energia (stimabile attorno al 30%), un inquinamento luminoso che ostacola l'osservazione astronomica, toglie dal panorama materiale e culturale la visione del cielo ledendo un diritto naturale della persona
Visto che per limitare tale inquinamento occorre una razionalizzazione dell'uso e delle forme di tutte le sorgenti di luce esterne e che pertanto è indispensabile:

1. contenere il consumo energetico derivante dalla illuminazione pubblica e privata

2. migliorare l'illuminazione pubblica la dove essa serve effettivamente ai cittadini

3. tutelare i siti degli osservatori astronomici e zone circostanti

Considerato opportuno che il comune eserciti un controllo per un razionale uso dell'energia elettrica di illuminazione esterna;

Viste la proposta di legge n° 751 presentata il 9.6.1996 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico da uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso";
la proposta di legge regionale presentata da varie associazioni (C.A.A.T., WWF, Legambiente, Greenpeace) sul medesimo argomento;

Viste le proprie precedenti deliberazioni in tema di sviluppo ambientalmente compatibile;

preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del provvedimento nonché della sua legittimità ai sensi della corrente legislazione

delibera

di adottare il regolamento allegato, che vuole faccia parte integrantedella delibera

invita

il sindaco e gli organi tecnici a prendere, ognuno per la sua competenza, accordi con amministrazioni ed uffici dell'area metropolitana al fine di concordare ed estendere l'iniziativa

 

 

REGOLAMENTO

Norme per il miglioramento dell'illuminazione pubblica e privata esterna attraverso il contenimento del consumo energetico e l'abbattimento dell'inquinamento luminoso

Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione, appalto o installazione dovranno essere eseguiti secondo criteri "antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico".

Dall'entrata in vigore del presente regolamento non potranno più essere impiegate ottiche e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri successivamente indicati.

Inoltre, quelle già esistenti sul territorio del Comune dovranno essere sostituite, modificate o utilizzate secondo le modalità esposte nei successivi articoli.

Agli effetti del presente regolamento sono considerati antinquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento tutti gli apparecchi di illuminazione dotati di dispositivi di controllo del flusso luminoso diretto verso il basso.
La scelta degli apparecchi di illuminazione dovrà essere effettuata tenendo conto delle seguenti tipologie:

Allo scopo di uniformare la qualità della luce emessa dagli impianti di illuminazione stradale, é opportuno che siano impiegate esclusivamente lampade al sodio ad alta pressione del tipo ad alta efficienza; mentre per l'illuminazione nelle aree a verde é possibile utilizzare lampade a vapori di mercurio o a ioduri metallici.

E' consentito l'uso di lampade elettroniche a basso consumo purché secondo le modalità indicate dal presente regolamento.
Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l'inquinamento luminoso gli impianti di illuminazione dovranno esser realizzati in modo che dopo le ore 23 si riduca la quantità di luce emessa utilizzando allo scopo uno dei seguenti sistemi:

L'obbligatorietà di utilizzazione di lampade al sodio non é prevista per gli impianti sportivi. In ogni caso dovranno essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione della luce verso l'alto o al di fuori dei suddetti impianti.

E' fatto divieto di utilizzare, per l'illuminazione pubblica e privata, fasci di luce orientati dal basso verso l'alto. Fari, torri - faro e riflettori, illuminanti parcheggi, piazzali, giardini, monumenti, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e commerciali di ogni tipo dovranno obbligatoriamente avere, rispetto al terreno, un'inclinazione non superiore a 30 gradi se simmetrici nonché idonei schermi per evitare dispersioni verso l'alto se necessario e a 0 gradi se asimmetrici.
In ogni caso non potranno inviare luce al di fuori delle aree da illuminare.

Tale disposizione si applica anche alle insegne pubblicitarie non dotate di luce propria.
Per quelle luminose di non specifico e necessario uso notturno dovrà essere osservato, per lo spegnimento obbligatorio, l'orario previsto dall'articolo 2.

Nell'illuminazione di edifici dovrà essere utilizzata la tecnica "radente dall'alto".
Solo nei casi di assoluta impossibilità di attuazione della stessa, e per soggetti di particolare e comprovato pregio architettonico, é prevista deroga.

In tal caso i fasci di luce dovranno rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi, prevedendo lo spegnimento parziale o totale, o la diminuzione di potenza impegnata degli impianti dopo le ore indicate nell'articolo 2.

E' altresì fatto divieto, nel territorio del Comune, di utilizzare, per meri fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo.

Il Comune, in sede di approvazione delle Concessioni Edilizie e/o Autorizzazioni, dovrà comunicare i vincoli stabiliti dal presente regolamento e verificare, preventivamente, la compatibilità degli impianti di illuminazione esterna nonché di eventuali insegne pubblicitarie previsti nei progetti con gli stessi.

Le Ditte fornitrici e/o appaltatrici di impianti di illuminazione esterna dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle sorgenti di luce fornite con i criteri sopra indicati.
Per gli impianti privati tali caratteristiche verranno assicurate dai progettisti, dagli installatori ovvero ancora dagli utilizzatori degli stessi.

(Disposizioni transitorie e finali)

Con l'entrata in vigore del presente regolamento il Comune, nell'ambito dei finanziamenti assegnati e/o destinati allo scopo di cui al presente regolamento, ed ogni altro soggetto pubblico o privato, dovrà avviare la sostituzione o modifica tutte le sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati per ridurre l'inquinamento luminoso, l'abbagliamento ed i consumi energetici, stabilendo per il primo e secondo anno di interventi appositi stanziamenti in bilancio e quantificando gli interventi successivi in misura pari al risparmio energetico ottenuto. Le modifiche non comportanti spese dovranno essere attuate entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Per l'adeguamento degli impianti si potrà procedere anche alla sola installazione di appositi schermi sulle armature, alla sostituzione dei vetri di protezione e delle lampade, alla modifica di inclinazione delle sorgenti, ovvero ancora alla semplice rimozione dei vetri protettivi, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quanto disposto nel presente regolamento.

Per la riduzione del consumo energetico degli impianti già operanti, in assenza di regolatori di flusso luminoso o sistemi di cablaggio, i soggetti interessati procederanno allo spegnimento del 50% delle sorgenti di luce dopo gli orari indicati nell'articolo 2.

La disposizione del precedente comma non é obbligatoria per le strutture in cui vengono esercitate attività relative all'ordine pubblico, all'amministrazione della giustizia, alla difesa.
Tutte le deroghe previste dal presente regolamento, o le eventuali successive, potranno essere rese note, per categorie generali e con apposito allegato, con la pubblicazione e/o diffusione di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Per la migliore e razionale conversione degli impianti il Comune e, tramite esso, qualsiasi altro soggetto, potrà richiedere Consulenza Tecnica alla Direzione dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri Il controllo dell'applicazione e del rispetto dei criteri esposti nel presente regolamento é demandato al Comando di Polizia Municipale che provvederà a rendere noti gli sviluppi su base annua.
Entro un mese dall'approvazione del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune.

Scandicci, 10 ottobre 1998


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Pagina caricata in rete: 18 maggio 1999; ultimo aggiornamento: 23 settembre 2004