Ordinanza di spegnimento di sorgenti luminose e divieto d'installazione o accensione di sorgenti luminose, secondo quanto previsto dall'art.23, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e sue modifiche ed integrazioni.
Richiamato l'art.23 del nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue modifiche ed integrazioni, secondo cui per effetto del comma I, lungo le strade o in vista di esse è; vietato collocare "sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione".
Accertato che è ormai consolidata e diffusa abitudine di installare, solitamente in corrispondenza di locali notturni, potenti fari che nel periodo serale e notturno proiettano verso l'esterno e verso il cielo fasci di luce, solitamente rotanti, visibili anche a grandi distanze, finalizzati a identificare e localizzare la presenza dei locali stessi ed a catturare l'attenzione dei cittadini e di quanti percorrono le strade.
Constatato però che essi, proprio in relazione alla loro natura, alle specificità e caratteristiche sopra elencate possono arrecare disturbo visivo a quanti percorrono le strade distraendone l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
Ravvisata la necessità di vietare su tutto il territorio comunale l'installazione e l'uso di tali sorgenti luminose al fine di evitare che possano crearsi le situazioni di disturbo e di pericolo per l'incolumità dei cittadini così come previsto dall'art 23, comma I del nuovo codice della strada;
Visto l'art.23.comma I del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e le sue modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 38 della legge 8 Giugno 1990, n.142;
ORDINA
In via cautelativa l'immediato divieto di installazione di nuove sorgenti luminose dei tipo sopra indicato ovvero, nel caso di sorgenti già installate, l'immediato divieto di accensione dal momento della notifica del presente provvedimento;
INFORMA
Che per la violazione delle presenti disposizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada; che ai sensi dell'art. 3, comma IV, della legge 07 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
DEMANDA
All'Ufficio di Polizia Municipale la verifica del rispetto del presente provvedimento, inoltre, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza l'Ufficio Tecnico Comunale e gli organi di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/92 per quanto di competenza;
PRESCRIVE
Che al fine non si verifichino nuove situazioni di pericolo dovute all'installazione di sorgenti luminose, di fari,
proiettori ecc., ci si attenga, sia nell'installazione di tutte le nuove fonti luminose che nella sostituzione di quelle
esistenti, alle indicazioni di seguito riportate; impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta
pressione.
Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ed
illuminazione consentiti dalle normative UNI 10439.
Evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera e diffondenti o che comunque
emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente.
Limitare l'uso dei proiettori ai casi di reale necessità in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso,
non oltre i sessanta gradi dalla verticale.
Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le
ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogni qualvolta ciò sia possibile, tenuto conto
delle esigenze di sicurezza.