Art. 1 - Finalità e campo di applicazione.
1. La presente legge prescrive misure per la prevenzione dellinquinamento luminoso sul territorio regionale, al fine di tutelare e migliorare lambiente, di conservare gli equilibri ecologici nelle aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché al fine di promuovere le attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano:
a) alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione , realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali;
b) agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.
Art. 2 - Definizione.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.
Art. 3 - Competenze della Regione.
1. Sono di competenza della Regione:
a) la predisposizione, lapprovazione e laggiornamento del piano regionale per la prevenzione dellinquinamento luminoso, di cui allarticolo 5;
b) lincentivazione alladeguamento alle norme antinquinamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti;
c) la divulgazione delle problematiche relative allinquinamento luminoso, anche in collaborazione con lAssociazione italiana di illuminazione (AIDI), lAssociazione nazionale produttori di illuminazione (ASSIL), la Società astronomica italiana (SAIT), lUnione degli astrofili italiani (UAI) e con lEnte nazionale per lenergia elettrica (ENEL);
d) la promozione di iniziative di aggiornamento tecnico e professionale del personale delle strutture operative delle amministrazioni pubbliche con competenze nellambito dellilluminazione.
Art. 4 - Competenze dei Comuni.
1. Sono di competenza dei Comuni:
a) la predisposizione, lapprovazione e laggiornamento del piano comunale dellilluminazione pubblica, a integrazione del piano regolatore generale di cui allarticolo 9 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e integrazioni;
b) lintegrazione del regolamento edilizio di cui allarticolo 10, primo comma, numero 2, lettera d) della legge regionale n. 61/1985 con disposizioni concernenti la progettazione, linstallazione e lesercizio degli impianti di illuminazione esterna;
c) i controlli sul rispetto delle misure stabilite dalla presente legge e dal piano regionale di cui allarticolo 5;
d) lapplicazione delle sanzioni amministrative di cui allarticolo 12;
e) gli ulteriori atti eventualmente previsti dal piano regionale di prevenzione dellinquinamento luminoso di cui allarticolo 5.
Art. 5 - Piano regionale di prevenzione dellinquinamento luminoso.
1. Il piano regionale di prevenzione dellinquinamento luminoso, di seguito denominato PRPIL, disciplina lattività della Regione e dei Comuni in materia di prevenzione dellinquinamento luminoso, provvedendo in particolare a definire, anche mediante il recepimento di norme tecniche emanate dallEnte nazionale italiano di unificazione (UNI) e dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI):
a) le norme tecniche per la progettazione, lesecuzione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna;
b) le tipologie degli impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a scopo pubblicitario, da assoggettare ad autorizzazione da parte dellamministrazione comunale e le relative procedure;
c) i criteri per lindividuazione delle zone di protezione degli osservatori astronomici, nel rispetto delle misure minime di cui allarticolo 9;
d) le misure di protezione da applicare nelle zone di cui alla lettera c), nel rispetto delle misure minime di cui allarticolo 9;
e) le misure di protezione da applicare nelle aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991;
f) i criteri per la predisposizione del piano comunale dellilluminazione pubblica di cui allarticolo 6.
2. Il PRPIL ha lefficacia del piano di settore di cui allarticolo 3, primo comma, punto 1, lettera a) della legge regionale n. 61/1985; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, lautomatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.
3. Il PRPIL è adottato dalla Giunta regionale entro un anno dallentrata in vigore della presente legge.
4. Delladozione del PRPIL di cui al comma 3 è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione.
5. Il PRPIL di cui al comma 3 è depositato presso gli uffici regionali ed almeno anche presso le sedi delle Province ed è disponibile per la consultazione per sessanta giorni dopo la pubblicazione dellavvenuta adozione nel Bollettino ufficiale della Regione.
6. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni sul PRPIL di cui al comma 3, entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del periodo di consultazione di cui al comma 5.
7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale trasmette il PRPIL, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, al Consiglio regionale per lapprovazione. Il PRPIL entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. Il PRPIL è aggiornato ogni qualvolta ve ne sia necessità e comunque almeno ogni cinque anni; per laggiornamento si applicano le procedure di cui ai commi da 4 a 7.
9. Le modifiche alle norme tecniche del PRPIL di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a) sono apportate mediante deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevole.
Art. 6 - Piano comunale dellilluminazione pubblica.
1. Il piano comunale dellilluminazione pubblica di cui allarticolo 4, comma 1, programma la realizzazione e la gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
b) riduzione dellinquinamento luminoso;
c) risparmio energetico;
d) miglioramento della qualità della vita e delle condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;
e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.
2. Il piano comunale dellilluminazione pubblica indica, tra laltro, le modalità ed i termini per ladeguamento degli impianti pubblici esistenti alle norme antinquinamento.
Art. 7 - Disposizioni integrative del regolamento edilizio.
1. I Comuni integrano il regolamento edilizio con disposizioni concernenti la progettazione, linstallazione e lesercizio degli impianti di illuminazione esterna, nel rispetto delle norme tecniche contenute nel PRPIL.
Art. 8 - Tutela dallinquinamento luminoso degli osservatori astronomici.
1. Sono tutelati dalla presente legge:
a) gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica, di cui allallegato A;
b) gli osservatori astronomici non professionali e i siti di osservazione ove si svolgono attività di divulgazione scientifica di rilevante interesse regionale, di cui allallegato B.
2. Lelenco degli osservatori astronomici professionali di cui allallegato A è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.
3. Lelenco degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui allallegato B è aggiornato dalla Giunta regionale, anche su proposta congiunta dellUAI e della SAIT, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 9 - Misure minime di protezione dallinquinamento luminoso degli osservatori astronomici.
1. Fino allentrata in vigore del PRPIL, si applicano le misure minime di protezione dallinquinamento luminoso degli osservatori astronomici di cui al presente articolo.
2. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici di cui allarticolo 8, comma 1, è istituita una zona di particolare protezione dallinquinamento luminoso avente unestensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:
a) 25 chilometri per gli osservatori professionali di cui allallegato A;
b) 10 chilometri per gli osservatori non professionali ed i siti di cui allallegato B.
3. Fatto salvo quanto disposto dallarticolo 1, comma 2, a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, entro un chilometro in linea daria dagli osservatori professionali di cui allallegato A, sono vietate tutte le sorgenti di luce che producono qualunque emissione di luce verso lalto; le sorgenti esistenti non rispondenti a tale requisito devono essere sostituite ovvero opportunamente schermate.
4. A partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 5, nelle zone di protezione di cui al comma 2, è vietato ai soggetti privati limpiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo; nella fascia compresa tra il raggio di 25 chilometri ed il raggio di 50 chilometri dagli osservatori professionali di cui allallegato A, detti fasci dovranno essere orientati ad almeno novanta gradi dalla direzione di cui si trovano i telescopi.
5. Entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a individuare, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone di protezione di cui al comma 2, nonché la fascia di cui al comma 4; copia della documentazione cartografica è inviata ai Comuni interessati.
6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici di cui allarticolo 8, comma 1, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di tre giornate allanno, i Sindaci dei Comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 2, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.
Art. 10 - Contributi regionali ai Comuni.
1. La Regione concede ai Comuni contributi per la predisposizione del piano comunale di illuminazione pubblica di cui allarticolo 6, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 30 milioni.
2. La Regione concede ai Comuni contributi per ladeguamento alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL degli impianti pubblici di illuminazione esterna, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire 70 milioni per ogni singolo intervento.
3. Per ottenere i contributi di cui ai commi 1 e 2, i Comuni presentano domanda alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, con lindicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, sulla base dei criteri di cui al comma 5, il riparto dei contributi, individuando le modalità di erogazione.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici professionali di cui allarticolo 8, comma 1, lettera a);
b) Comuni ricadenti nelle zone di protezione degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di cui allarticolo 8, comma 1, lettera b);
c) Comuni ricadenti nelle aree naturali protette ai sensi della legge n. 394/1991.
6. Per lanno 1997 il termine di cui comma 3, è fissato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 - Norme transitorie.
1. Fino allentrata in vigore del PRPIL, i Comuni adottano in materia di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti pubblici di illuminazione esterna i criteri tecnici di cui allallegato C.
2. Fino allentrata in vigore del PRPIL, i Comuni promuovono ladeguamento della progettazione, realizzazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui allallegato C.
Art. 12 - Sanzioni.
1. A partire dal novantesimo giorno successivo allentrata in vigore del PRPIL, linstallazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta lapplicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2 milioni.
2. Il Sindaco ordina dufficio, a spese del titolare dellimpianto, la disinstallazione o la riduzione a conformità delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.
3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui allarticolo 9, comma 3, previa diffida del Sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 10 milioni.
4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni di cui allarticolo 9, comma 4, previa diffida del Sindaco a provvedere entro dieci giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
5. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai Comuni per ladeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna alle norme tecniche di cui alla presente legge e di cui al PRPIL.
Art. 13 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in lire 300 milioni per lesercizio 1997, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 50164, denominato "Interventi regionali per le finalità di cui allarticolo 3, comma 27 della legge n. 549/1995", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per lanno 1997.
2. Nel medesimo stato di previsione della spesa è istituito il capitolo n. 50274 denominato "Interventi per la prevenzione dellinquinamento luminoso", con stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza e cassa.
3. Per gli esercizi successivi al 1997 gli stanziamenti saranno determinati ai sensi dellarticolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (legge di contabilità) e successive modificazioni e integrazioni.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 27 GIUNGO 1997, N. 22 RELATIVA A:
NORME PER LA PREVENZIONE DELLINQUINAMENTO LUMINOSO
ALLEGATI A - B - C |
Allegato A
(previsto dallarticolo 8, comma 1, lettera a)
Osservatori astronomici professionali:
Osservatorio astronomico di Padova a Cima Ekar, in comune di Asiago (Vicenza);
Osservatorio astrofisico dellUniversità degli studi di Padova, in comune di Asiago (Vicenza).
Allegato B
(previsto dallarticolo 8, comma 1, lettera b)
Osservatori astronomici non professionali e siti di osservazione:
Osservatorio del Col Drusciè, Associazione Astronomica Cortinese, località Col Druscié, in comune di Cortina dAmpezzo (Belluno);
Osservatorio di Vignui, Associazione Feltrina Astrofili, località Vignui, in comune di Feltre (Belluno);
Sito astronomico del Monte Lagazuoi, Rifugio Lagazuoi, in comune di Cortina dAmpezzo (Belluno);
Osservatorio "Giuseppe Colombo", Gruppo Astrofili di Padova, Via Cornaro 1b, in comune di Padova;
Osservatorio Collegio Pio X, Associazione Astrofili Trevigiani, Borgo Cavour 40, in comune di Treviso;
Osservatorio del "Centro Incontri con la natura", Casa don Bosco, Via Santa Lucia 45, in comune di Crespano del Grappa, (Treviso);
Osservatorio pubblico, Associazione Astrofili di Vittorio Veneto, Via Piadera, in comune di Fregona (Treviso);
Osservatorio Luciano Lai, Via Mantovana 130, Madonna di Dossobuono, in comune di Verona;
Osservatorio "Le Pleiadi", località Settimo, in comune di Pescantina (Verona);
Sito astronomico "Bocca di Selva", località Bocca di Selva, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
Sito astronomico "Pozza Morta", località Pozza Morta, in comune di Boscochiesanuova (Verona);
Osservatorio del Monte Novegno, Gruppo Astrofili di Schio, località La Busa, in comune di Schio (Vicenza);
Sito astronomico del Monte Toraro (riferimento geografico: installazioni militari), in comune di Arsiero (Vicenza).
Allegato C
(previsto dallarticolo 11)
Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione
di impianti di illuminazione esterna
1. Impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione.
2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439.
3. Evitare per i nuovi impianti ladozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nellemisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente.
4. Limitare luso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo lorientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale.
5. Adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.